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  Febbraio 2022

59 miliardi dal PNRR per rivoluzione verde e transizione ecologica. Ma come viene “misurata” la sostenibilità?


I piani di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicati per il 37% alla transizione verde e mitigazione dei cambiamenti climatici, pongono come condizione necessaria quella sostenere misure che non arrechino alcun danno significativo agli obiettivi ambientali stabiliti nell’accordo di Parigi.
Il principio DNSH – Do No Significant Harm - nasce dunque con lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno all’ambiente secondo una valutazione declinata su sei obiettivi ambientali:
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici – L’obiettivo è il contenimento entro 1,5° fino al 2030
2. Adattamento ai cambiamenti climatici – Evitare l’insorgere di fenomeni che possano comportare cambiamento climatico, come l’innalzamento dei mari, la siccità ecc.
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine – tutela delle acque
4. Economia circolare
5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento – Scelta di materiali secondo il regolamento Reach
6. Protezione e rispristino della biodiversità e degli ecosistemi – Tutelare i siti ricadenti nel piano Natura 2000
Le amministrazioni sono dunque chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali adottando specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi. Questi criteri tecnici riportati nelle schede di valutazione DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L’impegno preso deve tradursi a livello applicativo attraverso documentazione d’appalto (DIP, capitolati, disciplinari etc.) che indichi le specifiche per l’adempimento del principio di DNSH. Gli scenari di impatto sugli obiettivi ambientali possono essere ricondotti a:
a. Misure a impatto nullo o trascurabile (Regime 1)
b. Misure volte a sostenere l’obiettivo ambientale al 100% (Regime 1)
c. Misure che contribuiscono in modo sostanziale all’obiettivo (Regime 1)
d. Misure che richieda una valutazione DNSH complessiva (Regime 2)
Nei primi tre scenari sarà possibile ricorrere ad una valutazione semplificata, mentre per il Regime 2 la valutazione dovrà essere completa. Ad ogni modo l’informazione sul tipo di regime sarà parte sostanziale della richiesta di approvazione del finanziamento. A ciascun Investimento e Riforma previsto dal Piano (per Missione, Componente), sono state associate una o più Schede Tecniche come strumenti operativi, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica correlati da attuare. Alle schede si accompagnano le Checklist di conformità per guidare all’applicazione dei criteri dalla fase ante operam a quella post operam, anche per gli interventi in itinere, dunque precedenti all’approvazione del PNRR.
Quali novità rispetto alla normativa vigente, quali ad esempio i C.A.M.?
Nella maggior parte dei casi la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la Guida. Facendo come esempio un intervento di nuova costruzione ricadente nel Regime 1 abbiamo le seguenti novità: < 20% di energia primaria; Adozione dei requisiti NZEB per tutti i progetti; verifica dell’adattamento ai cambiamenti climatici; utilizzo erogatori idrici a flusso ridotto; studio della caratterizzazione del sito; recupero dei rifiuti; certificazioni sui materiali lignei.